NOTTI INSONNI A PORTO VADO

26 ottobre

NOTTI INSONNI A PORTO VADO

IL VIDEO

Persistono da tempo attività legate alla costruzione della piattaforma che producono rumori tali da  impedire il sonno degli abitanti di Porto Vado. La localizzazione della fonte dei rumori è stata nel tempo variabile, ma recentemente risulta sempre a un centinaio di metri dalla riva, in linea con il cantiere Riccardi.

Sono rumori spesso sovrapposti, che disturbano la quiete pubblica nelle 24 ore senza sosta:

  • I movimenti della gru che emettono sibili acuti e prolungati

  • Il motore diesel che sale di giri per lo sforzo richiesto

  •  Il materiale movimentato (presumibilmente terra o massi) che viene rovesciato a frana dalla gru o dai camion

  •  Sibili presumibilmente provenienti dei cicalini per le retromarce dei mezzi pesanti che si intersecano fra di loro per la frenetica attività

Se i rumori possono essere tollerati nelle ore diurne per la presenza di altre fonti di inquinamento acustico dovute alle normali attività umane, durante la notte i disagi sono insopportabili. Certo non si pretende il silenzio assoluto, ma se per tutta la notte le attività rumorose proseguono, addormentarsi diviene semplicemente impossibile!

Si noti che per chi ha le finestre affacciate sul mare i rumori sono uditi in maniera chiara anche in presenza di serramenti a isolamento acustico.

 Art. 659 c .p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro .

 Gli elementi costitutivi della fattispecie di reato sono:

1) Condotta, di tipo commissivo od omissivo, idonea a determinare il disturbo delle occupazioni o del riposo.

2) Dolo o colpa (elemento soggettivo). E’ cioè necessario che l’agente si renda conto di porre in essere una condotta lesiva del bene costituito dalla quiete pubblica e privata (dolo), ovvero che avrebbe dovuto rendersene conto usanto la normale diligenza (colpa) Va chiarito che ai fini della sanzionabilità della condotta e della conseguente punibilità del sog-getto agente è necessario che la stessa sia astrattamente idonea a determinare un disturbo diffu-so e generalizzato delle occupazioni e/o del riposo di una multitudine di persone, quantunque sia anche una sola persona a lamentarsene.

CHE COSA STA FACENDO IL SINDACO?

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INVECE DI AFFRONTARE I PROBLEMI

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